Cenni su gli Esami di Stato [testo integrale della legge]

L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo, nonché delle capacità critiche del candidato.

L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.

  • La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato;

  • la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti professionali, le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro;

  • la terza prova è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

  • Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

I testi relativi

  • alla prima e alla seconda prova scritta, sono scelti dal Ministro, della pubblica istruzione;

  • il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame.

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

La commissione d’esame dispone

• di 45 punti per la valutazione delle prove scritte

• di 30 punti per la valutazione del colloquio.

• Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti.

• Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100 ed il punteggio massimo è di 100 e lode /100

L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio.

Commissione: La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno.